Art. 8
In vigore dal 19 mar 1996
La Commissione sottopone al Consiglio al più tardi entro il 1° luglio 1999 una relazione che illustra l'esperienza acquisita durante l'applicazione della presente direttiva. In tale occasione essa presenta in particolare i risultati dell'analisi di cui all', paragrafo 2, corredati, se del caso da proposte relative al periodo definitivo.
Storico versioni
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