Art. 4
In vigore dal 16 gen 1996
Gli Stati membri con reti meno sviluppate possono chiedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, un periodo supplementare non superiore a cinque anni, per l'attuazione di tutte o di una parte delle condizioni di cui agli articoli 3 quater e 3 quinquies, paragrafo 1 della direttiva 90/388/CEE, per motivi attinenti alla necessità di realizzare i necessari adeguamenti strutturali. Tale richiesta deve contenere una descrizione dettagliata degli adeguamenti programmati ed una precisa valutazione dei tempi previsti per la loro attuazione. Le informazioni fornite devono essere comunicate, su richiesta, a tutti gli interessati.
La Commissione valuterà tali richieste a prenderà entro il termine di tre mesi una decisione motivata riguardo a principi, implicazioni e durata massima del periodo supplementare da accordare.
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