Art. 3
In vigore dal 16 gen 1996
Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni atte a consentirle di accertare l'osservanza dell' e dell', paragrafo 2 della direttiva stessa.
Entro il 1° gennaio 1998 gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni atte a consentirle di accertare l'osservanza dell', paragrafo 1.
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