Art. 1

La direttiva 90/388/CEE è così modificata:

In vigore dal 16 gen 1996
1) L', paragrafo 1 è così modificato: a) dopo il nono trattino sono inseriti i seguenti trattini: « - "servizi di comunicazioni mobili e personali", i servizi, ad esclusione di quelli via satellite, che consistono totalmente o parzialmente nella realizzazione di radiocomunicazioni con utenti mobili e si avvalgono totalmente o parzialmente di sistemi di comunicazioni mobili e personali; - "sistemi di comunicazioni mobili e personali", i sistemi costituiti dall'installazione e della gestione di un'infrastruttura di reti mobili, collegate o meno ai punti terminali della rete pubblica, ai fini della trasmissione e della prestazione di servizi di radiocomunicazione agli utenti mobili; »; b) il tredicesimo trattino è sostituito dal testo seguente: « - "esigenze fondamentali", i motivi di interesse pubblico di natura non economica che possono indurre uno Stato membro ad imporre condizioni relative all'installazione e/o alla gestione di reti di telecomunicazioni o alla fornitura di servizi di telecomunicazioni. Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete e, se del caso, il mantenimento della sua integrità e l'interfunzionalità dei servizi, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e gli obiettivi di pianificazione urbana e rurale nonché l'impiego efficiente dello spettro di frequenze e la prevenzione di interferenze dannose fra sistemi di telecomunicazioni via radio e altri sistemi tecnici spaziali o terrestri. La protezione dei dati può comprendere la tutela dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate nonché la tutela della sfera privata. » 2) L', paragrafo 2 è sostituito dal seguente: « 2. La presente direttiva non si applica al telex. » 3) Dopo l' vengono inseriti i seguenti articoli da 3 bis a 3 quinquies: « Articolo 3 bis Oltre ai requisiti stabiliti all', secondo comma, gli Stati membri, nell'indicare le condizioni per la concessione di licenze o di autorizzazioni generali per i sistemi di comunicazioni mobili e personali devono garantire quanto segue: i) le condizioni per la concessione delle licenze non devono contenere disposizioni diverse da quelle giustificate dalle esigenze fondamentali e, nel caso dei sistemi destinati al grande pubblico, dalle condizioni di servizio pubblico sotto forma di regolamentazioni commerciali ai sensi dell'; ii) le condizioni per la concessione delle licenze per i gestori delle reti mobili devono garantire un comportamento trasparente e non discriminatorio tra i gestori delle reti fisse e mobili di proprietà comune; iii) le condizioni per la concessione delle licenze non devono comprendere restrizioni tecniche immotivate. Gli Stati membri non possono, in particolare, impedire l'abbinamento di licenze o limitare l'offerta di tecnologie differenti che si avvalgono di frequenze distinte qualora siano disponibili apparecchiature multistandard. Fintantoché vi siano frequenze disponibili, gli Stati membri sono tenuti a rilasciare licenze ad ogni richiedente sulla base di procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti. Gli Stati membri possono limitare il numero delle licenze da rilasciare per sistemi di comunicazioni mobili e personali soltanto in base ad esigenze fondamentali ed esclusivamente in casi connessi con la scarsità di frequenze disponibili e giustificati alla luce del principio di proporzionalità. Le procedure per la concessione delle licenze possono prendere in considerazione le condizioni di servizio pubblico in forma di regolamentazioni commerciali ai sensi dell', purché venga prescelta la soluzione meno restrittiva della concorrenza. Le condizioni principali connesse con le regolamentazioni commerciali possono essere allegate alle licenze accordate. Gli Stati membri che beneficiano di un periodo transitorio supplementare per abolire le restrizioni relative alle infrastrutture di cui all'articolo 3 quater non devono, durante detto periodo, concedere ulteriori licenze per comunicazioni mobili o personali agli organismi di telecomunicazioni, o ad organismi a questi associati. Qualora gli organismi di telecomunicazioni in tali Stati membri non godano o non godano più di diritti esclusivi o speciali, ai sensi dell', primo comma, lettere b) e c), per l'installazione e la fornitura dell'infrastruttura di reti pubbliche, essi non devono essere esclusi a priori da tali procedure per la concessione delle licenze. Articolo 3 ter La designazione delle radiofrequenze per servizi specifici di comunicazione deve essere basata su criteri obiettivi. Le procedure devono essere trasparenti e rese pubbliche in forma adeguata. Gli Stati membri devono pubblicare ogni anno, o rendere disponibile su richiesta, il piano di ripartizione delle frequenze riservate ai servizi di comunicazioni mobili e personali in base al piano definito in allegato, compresi i programmi per il futuro ampliamento di tali frequenze. Tale designazione deve essere riesaminata dagli Stati membri ad intervalli regolari opportunamente stabiliti. Articolo 3 quater Gli Stati membri provvedono affinché sia rimossa ogni restrizione per i gestori dei sistemi di comunicazioni mobili e personali in relazione all'installazione della loro infrastruttura, all'impiego delle infrastrutture fornite da terzi e all'uso in comune dell'infrastruttura, di altri impianti e siti, fatta salva la possibilità di limitare l'impiego di tali infrastrutture alle attività previste nella licenza o autorizzazione. Articolo 3 quinquies Fatta salva la futura armonizzazione delle norme di interconnessione nazionali nel quadro dell'ONP, gli Stati membri provvedono affinché sia consentita l'interconnessione diretta tra sistemi di comunicazioni mobili, nonché tra sistemi di comunicazioni mobili e reti di telecomunicazioni fisse. A tal fine le restrizioni relative all'interconnessione devono essere rimosse. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei sistemi di comunicazioni mobili per il pubblico abbiano il diritto di collegare il proprio sistema alla rete pubblica di telecomunicazioni. A tal fine, gli Stati membri devono garantire l'accesso al necessario numero di punti di interconnessione con la rete pubblica di telecomunicazioni nell'ambito delle licenze per i servizi mobili. Gli Stati membri provvedono affinché le interfacce tecniche offerte in tali punti di interconnessione siano le meno restrittive disponibili per le funzioni dei servizi mobili. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di interconnessione con la rete pubblica di telecomunicazioni degli organismi di telecomunicazioni siano stabilite sulla base di criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione e compatibili con il principio di proporzionalità. Essi provvedono affinché, in caso di ricorso, sia concesso alle autorità nazionali di regolamentazione il libero accesso agli accordi di interconnessione e tali accordi siano messi a disposizione della Commissione su richiesta. » 4) Nel primo periodo dell' viene inserita la parola « fisse » dopo « reti pubbliche ».
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