Art. 7

Trasmissione dei risultati della raccolta di dati

In vigore dal 8 dic 1995
1. Gli Stati membri trasmettono all'Ufficio statistico delle Comunità europee i risultati della raccolta di dati di cui all', compresi i dati dichiarati riservati dagli Stati membri a norma della legislazione o delle prassi nazionali in materia di riservatezza statistica, conformemente al regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Ufficio statistico delle Comunità europee di informazioni statistiche coperte dal segreto (1). 2. I risultati sono trasmessi conformemente alla struttura degli insiemi di dati statistici definita nell'allegato VIII. Le modalità tecniche per la trasmissione dei risultati sono stabilite secondo la procedura di cui all'. 3. La trasmissione dei risultati avviene entro un termine di cinque mesi a decorrere dalla fine del periodo di osservazione, per i dati la cui frequenza è trimestrale, e di otto mesi per i dati la cui frequenza è annuale. La prima trasmissione copre il primo trimestre dell'anno 1997.
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Trasmissione dei risultati della raccolta di dati (Art. 7 Direttiva (UE) 1995/64) — Testo vigente | Portale Normativo