Art. 2
Definizioni
In vigore dal 8 dic 1995
Ai fini della presente direttiva, si intende per
1) «trasporto di merci e di passeggeri via mare»: i movimenti di merci e di passeggeri per mezzo di navi, su rotte seguite, totalmente o parzialmente, per mare.
Il campo d'applicazione della presente direttiva comprende altresì le merci:
a) trasportate verso impianti offshore;
b) recuperate dai fondi marini e scaricate nei porti.
Sono esclusi i depositi e i rifornimenti messi a disposizione delle navi;
2) «nave marittima»: una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette o alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali.
Le navi da pesca e le navi-officina per trattamento del pesce, le navi da trivellazione e da esplorazione, i rimorchiatori, gli spintori, le draghe, le navi per la ricerca e l'esplorazione, le navi da guerra e le imbarcazioni utilizzate unicamente a fini non commerciali non rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva;
3) «porto»: un luogo munito di installazioni che consentono alle navi commerciali di attraccare e di scaricare o caricare merci, nonché di sbarcare o imbarcare passeggeri da o verso una nave;
4) «nazionalità dell'operatore di trasporto marittimo»: la nazionalità del paese in cui ha sede il centro reale dell'attività commerciale dell'operatore di trasporto;
5) «operatore di trasporto marittimo»: ogni persona tramite la quale o in nome della quale è concluso un contratto di trasporto di merci o di persone via mare con uno spedizioniere marittimo o un passeggero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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