Art. 6
Trattamento dei risultati della raccolta di dati
In vigore dal 8 dic 1995
Gli Stati membri trattano le informazioni statistiche raccolte in base all', in modo da ottenere statistiche comparabili, che abbiano il grado di precisione di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1995:64:oj#art-6