Art. 6

Trattamento dei risultati della raccolta di dati

In vigore dal 8 dic 1995
Gli Stati membri trattano le informazioni statistiche raccolte in base all', in modo da ottenere statistiche comparabili, che abbiano il grado di precisione di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1995:64:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Trattamento dei risultati della raccolta di dati (Art. 6 Direttiva (UE) 1995/64) — Testo vigente | Portale Normativo