Art. 13
Deroghe e restrizioni
In vigore dal 24 ott 1995
1. Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative intese a limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti dalle disposizioni dell', paragrafo 1, dell', dell', paragrafo 1 e degli , qualora tale restrizione costituisca una misura necessaria alla salvaguardia:
a) della sicurezza dello Stato;
b) della difesa;
c) della pubblica sicurezza;
d) della prevenzione, della ricerca, dell'accertamento e del perseguimento di infrazioni penali o di violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;
e) di un rilevante interesse economico o finanziario di uno Stato membro o dell'Unione europea, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria;
f) di un compito di controllo, ispezione o disciplina connesso, anche occasionalmente, con l'esercizio dei pubblici poteri nei casi di cui alle lettere c), d) ed e);
g) della protezione della persona interessata o dei diritti e delle libertà altrui.
2. Fatte salve garanzie legali appropriate, che escludano in particolare che i dati possano essere utilizzati a fini di misure o di specifiche decisioni che si riferiscono a persone, gli Stati membri possono, nel caso in cui non sussista manifestamente alcun rischio di pregiudizio alla vita privata della persona interessata, limitare con un provvedimento legislativo i diritti di cui all' qualora i dati siano trattati esclusivamente ai fini della ricerca scientifica o siano memorizzati sotto forma di dati personali per un periodo che non superi quello necessario alla sola finalità di elaborazione delle statistiche.
SEZIONE VII
DIRITTO DI OPPOSIZIONE DELLA PERSONA INTERESSATA
Storico versioni
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