Art. 10

Informazione in caso di raccolta dei dati presso la persona interessata

In vigore dal 24 ott 1995
Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento, o il suo rappresentante, debba fornire alla persona presso la quale effettua la raccolta dei dati che la riguardano almeno le informazioni elencate qui di seguito, a meno che tale persona ne sia già informata: a) l'identità del responsabile del trattamento ed eventualmente del suo rappresentante; b) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati; c) ulteriori informazioni riguardanti quanto segue: - i destinatari o le categorie di destinatari dei dati, - se rispondere alle domande è obbligatorio o volontario, nonché le possibili conseguenze di una mancata risposta, - se esistono diritti di accesso ai dati e di rettifica in merito ai dati che la riguardano nella misura in cui, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati vengono raccolti, tali informazioni siano necessarie per effettuare un trattamento leale nei confronto della persona interessata.
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Informazione in caso di raccolta dei dati presso la persona interessata (Art. 10 Direttiva (UE) 1995/46) — Testo vigente | Portale Normativo