Art. 15

Decisioni individuali automatizzate

In vigore dal 24 ott 1995
1. Gli Stati membri riconoscono a qualsiasi persona il diritto di non essere sottoposta ad una decisione che produca effetti giuridici o abbia effetti significativi nei suoi confronti fondata esclusivamente su un trattamento automatizzato di dati destinati a valutare taluni aspetti della sua personalità, quali il rendimento professionale, il credito, l'affidabilità, il comportamento, ecc. 2. Gli Stati membri dispongono, salve le altre disposizioni della presente direttiva, che una persona può essere sottoposta a una decisione di cui al paragrafo 1, qualora una tale decisione: a) sia presa nel contesto della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, a condizione che la domanda relativa alla conclusione o all'esecuzione del contratto, presentata dalla persona interessata sia stata accolta, oppure che misure adeguate, fra le quali la possibilità di far valere il proprio punto di vista garantiscano la salvaguardia del suo interesse legittimo, oppure b) sia autorizzata da una legge che precisi i provvedimenti atti a salvaguardare un interesse legittimo della persona interessata. SEZIONE VIII RISERVATEZZA E SICUREZZA DEI TRATTAMENTI
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Decisioni individuali automatizzate (Art. 15 Direttiva (UE) 1995/46) — Testo vigente | Portale Normativo