Art. 6

In vigore dal 3 mag 1989
1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1g gennaio 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. Se le modifiche della direttiva 75/318/CEE previste all' non sono state adottate alla data di cui al paragrafo 1, la presente direttiva entra in vigore alla stessa data delle suddette modifiche. 3. Le domande di autorizzazione di immissione sul mercato per i prodotti di cui alla presente direttiva, presentate dopo la data in cui essa entra in vigore, devono essere conformi a quanto disposto dalla presente direttiva. 4. La presente direttiva verrà progressivamente estesa prima del 31 dicembre 1992 ai medicinali immunologici esistenti.
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Art. 6 Direttiva (UE) 1989/342 — Testo vigente | Portale Normativo