Art. 7
In vigore dal 13 feb 1989
Il comitato di cui all' provvede ad esaminare le questioni sollevate dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, che riguardano l'applicazione della presente direttiva, e specialmente:
a) il rispetto, ogni anno, delle definizioni di cui agli ;
b) l'esame, ogni anno, dei dati trasmessi nel quadro dell' e delle informazioni trasmesse nel quadro degli , relative alle fonti statistiche e ai procedimenti di calcolo del PNLpm e delle sue componenti.
Esso si occupa inoltre dei problemi di revisione dei dati del PNLpm e del problema della completezza del PNLpm.
Esso suggerisce alla Commissione, se necessario, le misure per accrescere la comparabilità e la rappresentatività del PNLpm. TITOLO IV
Disposizioni finanziarie
Storico versioni
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