Art. 5

In vigore dal 13 feb 1989
Gli Stati membri, in sede di trasmissione dei dati di cui all', comunicano alla Commissione (ISCE) le eventuali modifiche delle procedure e delle basi statistiche utilizzate. TITOLO III Disposizioni relative alla verifica del calcolo PNLpm
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Art. 5 Direttiva (UE) 1989/130 — Testo vigente | Portale Normativo