Art. 4
In vigore dal 13 feb 1989
Gli Stati membri forniscono alla Commissione (ISCE), conformemente alle modalità da essa stabilite su consultazione con il comitato di cui all', progressivamente e al più tardi entro diciotto mesi dalla notifica della presente direttiva, un inventario delle procedure e delle basi statistiche utilizzate per il calcolo del PNLpm e dei suoi componenti.
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