Art. 3

Disposizioni relative alle succursali di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale in un paese terzo

In vigore dal 13 feb 1989
1. Gli Stati membri prevedono che le succursali di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale in un paese terzo pubblichino, conformemente all', paragrafo 1, i documenti che vi sono indicati e che sono stati redatti e verificati secondo la legislazione del paese della sede sociale. 2. L', paragrafo 3 è applicabile se i documenti in questione sono stati redatti conformemente alla direttiva 86/635/CEE o in modo equivalente e se la condizione della reciprocità per gli enti creditizi e gli istituti finanziari della Comunità è soddisfatta nel paese terzo in cui si trova la sede sociale. 3. Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono esigere che le succursali pubblichino conti annuali concernenti la loro attività. 4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono esigere che le succursali pubblichino le informazioni previste all', paragrafo 4 e l'importo del capitale di dotazione. 5. L'articolo 9, paragrafi 1 e 3 della direttiva 77/780/CEE è applicabile per analogia alle succursali degli enti creditizi e degli istituti finanziari di cui alla presente direttiva.
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