Art. 7

In vigore dal 13 feb 1989
Cinque anni dopo la data prevista all', paragrafo 2, il Consiglio procede, in base a una relazione della Commissione, all'esame e, se del caso, su proposta della Commissione e in cooperazione con il Parlamento europeo alla revisione dell', paragrafo 4, in funzione all'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva e dell'obiettivo di ridurre le informazioni supplementari di cui all', paragrafo 4, tenendo conto dei progressi realizzati verso una maggiore armonizzazione dei conti delle banche e degli altri istituti finanziari.
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