Art. 1
Campo d'applicazione
In vigore dal 13 feb 1989
1. Le misure di coordinamento stabilite dalla presente direttiva sono applicabili alle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari che sono quali quelli previsti all', paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 86/635/CEE e che hanno la propria sede sociale fuori di detto Stato membro. Se un ente creditizio o istituto finanziario hanno la propria sede sociale in un paese terzo, la presente direttiva è applicabile nella misura in cui detto ente creditizio o istituto finanziario abbiano una forma giuridica comparabile a quelle menzionate alle precitate lettere a) e b).
2. L', terzo trattino della direttiva 77/780/CEE (3) è applicabile mutatis mutandis alle succursali degli enti creditizi e degli istituti finanziari previsti alla presente direttiva.
Storico versioni
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