Art. 6

In vigore dal 9 giu 1988
1. Anteriormente al 1o gennaio 1995, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione riguardante in particolare l'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva e i progressi compiuti nelle conoscenze scientifiche e nella tecnologia. 2. In base alla relazione di cui al paragrafo 1, il Consiglio riesamina la presente direttiva anteriormente al 1o gennaio 1996. Articolo 7 1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1o gennaio 1990. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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Art. 6 Direttiva (UE) 1988/364 — Testo vigente | Portale Normativo