Art. 8

In vigore dal 9 giu 1988
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 9 giugno 1988. Per il Consiglio Il Presidente N. BLUEM (1) GU n. C 270 del 10. 10. 1984, pag. 3. (2) GU n. C 72 del 18. 3. 1985, pag. 131. (3) GU n. C 104 del 25. 4. 1985, pag. 6. (4) GU n. C 67 del 5. 3. 1984, pag. 2. (5) GU n. L 327 del 3. 12. 1980, pag. 8. ALLEGATO 1. Sono vietate, alle condizioni sotto indicate, la produzione e l'utilizzazione delle seguenti sostanze: 1.2 // - 2-naftilamina e i suoi sali // (CAS no 91-59-8), // - 4-aminodifenile e i suoi sali // (CAS no 92-67-1), // - benzidina e i suoi sali // (CAS no 92-87-5), // - 4-nitrodifenile // (CAS no 92-93-3). 2. Il divieto non si applica ai casi in cui gli agenti siano presenti in una sostanza o in un preparato sotto forma di impurità, sottoprodotti o costituenti di scarti, qualora la loro concentrazione individule nella sostanza sia inferiore allo 0,1 % in peso. 3. Le deroghe al punto 1 previste dagli Stati membri sono ammesse unicamente: - ai soli fini della ricerca e della sperimentazione, comprese le analisi; - per le attività intese ad eliminare gli agenti che si presentano sotto forma di sottoprodotti o di residui; - per la produzione delle sostanze di cui al punto 1 ai fini della loro utilizzazione come prodotti intermedi, nonché per tale utilizzazione. 4. L'esposizione dei lavoratori alle sostanze di cui al punto 1 deve essere evitata, soprattutto grazie a misure che assicurino che la produzione e l'utilizzazione più rapida possibile di tali sostanze come prodotti intermedi avvengano in un solo sistema chiuso, da cui le suddette sostanze possano essere prelevate solo nella misura necessaria al controllo del procedimento o alla manutenzione del sistema.
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Art. 8 Direttiva (UE) 1988/364 — Testo vigente | Portale Normativo