Art. 1
In vigore dal 9 giu 1988
1. Scopo della presente direttiva è la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute mediante il divieto di taluni agenti specifici e/o di talune attività.
Il divieto oggetto della presente direttiva, allegato compreso, si basa sugli elementi seguenti:
- esistono rischi gravi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- le precauzioni non sono atte ad assicurare un grado soddisfacente di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- il divieto non porta all'utilizzazione di prodotti sostitutivi che possano comportare rischi equivalenti o maggiori per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. La presente direttiva non si applica:
- alla navigazione marittima,
- alla navigazione aerea.
3. La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre, nell'osservanza del trattato, disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che garantiscano una maggiore protezione dei lavoratori.
Storico versioni
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