Art. 1

Art. 1

In vigore dal 9 giu 1988
1. Scopo della presente direttiva è la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute mediante il divieto di taluni agenti specifici e/o di talune attività. Il divieto oggetto della presente direttiva, allegato compreso, si basa sugli elementi seguenti: - esistono rischi gravi per la salute e la sicurezza dei lavoratori; - le precauzioni non sono atte ad assicurare un grado soddisfacente di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori; - il divieto non porta all'utilizzazione di prodotti sostitutivi che possano comportare rischi equivalenti o maggiori per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 2. La presente direttiva non si applica: - alla navigazione marittima, - alla navigazione aerea. 3. La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre, nell'osservanza del trattato, disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che garantiscano una maggiore protezione dei lavoratori.
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