Art. 3
In vigore dal 11 apr 1988
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 11 aprile 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
H. RIESENHUBER
(1) GU n. C 148 del 6. 6. 1987, pag. 10.
(2) GU n. C 305 del 16. 11. 1987, pag. 152.
(3) GU n. C 319 del 30. 11. 1987, pag. 25.
(4) GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 14.
Storico versioni
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