Art. 1
La direttiva 85/3/CEE è modificata come segue:
In vigore dal 11 apr 1988
1) all', dopo il quarto trattino è inserito il trattino seguente:
« - "veicolo frigorifero a parete spessa", qualsiasi veicolo le cui sovrastrutture fisse o mobili siano specialmente attrezzate per il trasporto di merci a temperatura controllata, conformemente alle classi B, C, E e F dell'accordo del 1o settembre 1970 riguardante i trasporti internazionali di derrate deperibili e le attrezzature speciali da impiegare per tali trasporti (ATP), in cui lo spessore di ciascuna della parteti laterali, compreso l'isolamento, sia almeno pari a 45 mm; »
2) il testo del punto 1.2 dell'allegato I è sostituito dal testo seguente:
« 1.2 Larghezza massima:
1.2 // a) tutti i veicoli // 2,50 m // b) sovrastrutture frigorifere veicoli frigoriferi a parete spessa // 2,60 m »
Storico versioni
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