Art. 3

Art. 3

In vigore dal 11 apr 1988
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 11 aprile 1988. Per il Consiglio Il Presidente H. RIESENHUBER (1) GU n. C 148 del 6. 6. 1987, pag. 10. (2) GU n. C 305 del 16. 11. 1987, pag. 152. (3) GU n. C 319 del 30. 11. 1987, pag. 25. (4) GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 14.
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