Art. 2

1. A decorrere dal 1o ottobre 1988 gli Stati membri non possono, per motivi attinenti ai dispositivi di frenatura:

In vigore dal 24 mar 1988
- rifiutare, per un tipo di autoveicolo, l'omologazione CEE od il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE del Consiglio (3), o l'omologazione di portata nazionale, - vietare la prima messa in circolazione dei veicoli, se i dispositivi di frenatura di questo tipo di veicolo o di questi veicoli sono conformi alle disposizioni della direttiva 71/320/CEE, modificata da ultimo dalla presente direttiva. 2. A decorrere dal 1o ottobre 1989 gli Stati membri: - non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE, per un tipo di veicolo i cui dispositivi di frenatura non sono conformi alle disposizioni della direttiva 71/320/CEE, modificata da ultimo dalla presente direttiva, - possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo i cui dispositivi di frenatura non sono conformi alle disposizioni della direttiva 71/320/CEE, modificata da ultimo dalla presente direttiva. 3. A decorrere dal 1o ottobre 1991 gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione dei veicoli i cui dispositivi di frenatura non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 71/320/CEE, modificata da ultimo della presente direttiva.
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