Art. 4

In vigore dal 24 mar 1988
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1988. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 202 del 6. 9. 1971, pag. 37. (2) GU n. L 380 del 31. 12. 1985, pag. 1. (3) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1. ALLEGATO Modifiche agli allegati della direttiva 71/320/CEE, modificata dalle direttive 74/132/CEE, 75/524/CEE, 79/489/CEE e 85/647/CEE ALLEGATO I: DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI DI COSTRUZIONE E DI MONTAGGIO Dopo il punto 1.17 sono aggiunti i seguenti nuovi punti 1.18, 1.19 e 1.20: " 1.18. Autobus interurbano Per "autobus interurbano" si intende un veicolo progettato e attrezzato per il trasporto interurbano, che non dispone di spazi specificatamente intesi per passeggeri in piedi, ma che è tuttavia in grado di trasportare su brevi distanze passeggeri in piedi nel corridoio centrale. 1.19. Autobus da turismo Per "autobus da turismo a lungo percorso" si intende un veicolo progettato e attrezzato per viaggi a lungo percorso, predisposto in modo da garantire il conforto dei passeggeri seduti e che non trasporta passeggeri in piedi. 1.20. Dispositivi antibloccaggio Vedi allegato X, punto 2.1 ". Dopo il punto 2.2.1.21 sono aggiunti i seguenti nuovi punti 2.2.1.22 e 2.2.1.23: " 2.2.1.22. Alcuni veicoli a motore devono essere provvisti di dispositivi antibloccaggio conformemente all'allegato X, come illustrato nella tabella seguente: Veicolo Massa massima Categoria anti- bloccaggio Categoria Descrizione M3 Pullman interurbani e pullman da turismo a lungo percorso > 12 t 1 N3 Veicoli a motore autorizzati al traino di rimorchi di categoria O4 > 16 t 1 2.2.1.23. Se veicoli a motore, non citati al punto 2.2.1.22 precedente sono provvisti di dispositivi antibloccagio bloccaggio devono rispettare le prescrizioni dell'allegato ". Dopo il punto 2.2.2.12, sono aggiunti i seguenti nuovi punti 2.2.2.13 e 2.2.2.14: " 2.2.2.13. I rimorchi della categoria O4 devono essere provvisti di dispositivi antibloccaggio conformemente all'allegato X. 2.2.2.14. Qualora rimorchi, non citati al punto 2.2.2.13 precedente, siano provvisti di dispositivi antibloccaggio, essi devono rispettare le prescrizioni dell'allegato X ". ALLEGATO X: PRESCRIZIONI APPLICABILI ALLE PROVE DI VEICOLI MUNITI DI DISPOSITIVI ANTIBLOCCAGGIO Il testo del punto 1.1 è sostituito dal testo seguente: " 1.1. Lo scopo del presente allegato è di definire le prestazioni richieste per i sistemi di frenatura muniti di dispositivi antibloccaggio montati sui veicoli stradali. Inoltre, i veicoli a motore autorizzati al traino di un rimorchio ed i rimorchi muniti di sistemi di frenatura pneumatica devono, nella condizione di veicolo carico, soddisfare le prescrizioni di compatibilità di cui all'appendice al punto 1 .1.4.2 dell'allegato II ". Il testo del punto 3.2 è sostituito dal testo seguente: " 3.2. Un veicolo rimorchiato è considerato munito di dispositivo antibloccaggio ai sensi del punto 1 dell'appendice al punto 1.1.4.2 dell'allegato II se almeno 2 ruote su lati opposti del veicolo sono controllate direttamente da un dispositivo antibloccaggio e se sono rispettate tutte le prescrizioni del presente allegato. Inoltre, nel caso dei rimorchi almeno una ruota su un asse anteriore e una ruota (diagonalmente opposta) su un asse posteriore devono essere direttamente controllate da modulatori indipendenti ".
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