Art. 2
1. A decorrere dal 1o ottobre 1988 gli Stati membri non possono, per motivi attinenti ai dispositivi di frenatura:
In vigore dal 24 mar 1988
- rifiutare, per un tipo di autoveicolo, l'omologazione CEE od il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE del Consiglio (3), o l'omologazione di portata nazionale,
- vietare la prima messa in circolazione dei veicoli,
se i dispositivi di frenatura di questo tipo di veicolo o di questi veicoli sono conformi alle disposizioni della direttiva 71/320/CEE, modificata da ultimo dalla presente direttiva.
2. A decorrere dal 1o ottobre 1989 gli Stati membri:
- non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE, per un tipo di veicolo i cui dispositivi di frenatura non sono conformi alle disposizioni della direttiva 71/320/CEE, modificata da ultimo dalla presente direttiva,
- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo i cui dispositivi di frenatura non sono conformi alle disposizioni della direttiva 71/320/CEE, modificata da ultimo dalla presente direttiva.
3. A decorrere dal 1o ottobre 1991 gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione dei veicoli i cui dispositivi di frenatura non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 71/320/CEE, modificata da ultimo della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1988:194:oj#art-2