Art. 3
In vigore dal 22 mar 1988
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. BANGEMANN
(1) GU n. C 155 del 21. 6. 1986, pag. 4.
(2) Parere pubblicato nella GU n. C 125 dell'11.5. 1987, pag. 162 e decisione del 10 febbraio 1988 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. C 333 del 29. 12. 1986, pag. 10.
(4) GU n. L 375 del 31. 12. 1985, pag. 3.
Storico versioni
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