Art. 1

All'articolo 22 della direttiva 85/611/CEE sono aggiunti i paragrafi seguenti:

In vigore dal 22 mar 1988
« 4. Gli Stati membri possono, per determinate obbligazioni, elevare il limite di cui al paragrafo 1 ad un massimo del 25 % quando esse sono emesse da un istituto di credito che ha la propria sede sociale in uno Stato membro e che è sottoposto, in base alla legge, ad un controllo pubblico particolare inteso a tutelare i detentori di tali obbligazioni. In particolare, le somme provenienti dalla emissione di tali obbligazioni devono essere investite conformemente alla legge in patrimoni che coprano sufficientemente per tutto il periodo di validità delle obbligazioni gli impegni che ne derivano e che sono destinati per privilegio al rimborso del capitale ed al pagamento degli interessi maturati in caso di inadempienza dell'emittente. Se un o. i. c. v. m. investe più del 5 % del proprio patrimonio nelle obbligazioni di cui al primo comma, emesse da uno stesso emittente, il valore totale di questi investimenti non può superare l'80 % del valore del patrimonio dell'o. i. c. v. m. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, l'elenco delle categorie di obbligazioni di cui sopra e delle categorie di emittenti abilitati, in base alla legge ed alle disposizioni riguardanti il controllo previste al primo comma, ad emettere obbligazioni che soddisfino i criteri sopra enunciati. Questi elenchi sono accompagnati da una descrizione del regime delle garanzie offerte. È applicabile la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2. 5. Ai fini dell'applicazione del limite del 40 % di cui al paragrafo 2, non si tiene conto dei valori mobiliari di cui ai paragrafi 3 e 4. I limiti previsti ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 non possono essere cumulati e pertanto gli investimenti nei valori mobiliari di uno stesso emittente, effettuati in conformità dei paragrafi 1, 2, 3 e 4, non possono in nessun caso superare congiuntamente il 35 % del patrimonio dell'o. i. c. v. m. »
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