Art. 3

Art. 3

In vigore dal 22 mar 1988
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 1988. Per il Consiglio Il Presidente M. BANGEMANN (1) GU n. C 155 del 21. 6. 1986, pag. 4. (2) Parere pubblicato nella GU n. C 125 dell'11.5. 1987, pag. 162 e decisione del 10 febbraio 1988 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. C 333 del 29. 12. 1986, pag. 10. (4) GU n. L 375 del 31. 12. 1985, pag. 3.
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