Art. 3
In vigore dal 22 mar 1988
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. BANGEMANN
(1) GU n. C 71 del 19. 3. 1987, pag. 12 e GU n. C 3 del 7. 1. 1988, pag. 6.
(2) GU n. C 345 del 21. 12. 1987 e decisione del 10 febbraio 1988 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. C 319 del 30. 11. 1987, pag. 20.
(4) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1988:182:oj#art-3