Art. 1

La direttiva 83/189/CEE è modificata come segue:

In vigore dal 22 mar 1988
1) dopo il quinto considerando è inserito il considerando seguente: « considerando che lo Stato membro interessato deve tener conto di queste proposte di modifica nella stesura del testo definitivo della misura progettata »; 2) all', punto 1 è aggiunto il testo seguente: « . . . nonché i metodi e procedimenti di produzione per i prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1 del trattato, per i prodotti destinati all'alimentazione umana ed animale nonché per i medicinali quali definiti all' della direttiva 65/65/CEE (1), modificata da ultimo dalla direttiva 87/21/CEE (2); (1) GU n. 22 del 9. 2. 1965, pag. 369/65. (2) GU n. L 15 del 15. 1. 1987, pag. 36 ». 3) il testo dell', punto 7 è sostituito dal testo seguente: « 7. »prodotto": i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli »; 4) all'articolo 6, paragrafo 3, è aggiunto il trattino seguente: « - ad individuare i settori per i quali risulta necessaria un'armonizzazione e ad avviare, eventualmente, gli opportuni lavori di armonizzazione in un settore determinato »; 5) all'articolo 6, paragrafo 4, è aggiunta la lettera seguente: « e) in merito alle domanda trasmesse agli organismi di normalizzazione di cui al paragrafo 3, primo trattino »; 6) all'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, in fine è aggiunto il testo seguente: « Se del caso, gli Stati membri comunicano simultaneamente il testo delle disposizioni legislative e regolamentari di base principalmente e direttamente interessati, se la conoscenza di questi testi è necessaria per valutare la portata del progetto di norma tecnica »; 7) il testo dell'articolo 8, paragrafo 1, seconda comma è sostituito dal testo seguente: « La Commissione informa senza indugio gli altri Stati membri del progetto; essa può anche sottoporlo al parere del comitato di cui all'articolo 5 e, se del caso, al comitato competente nel settore in questione »; 8) l'articolo 9 è così modificato; a) al paragrafo 1, i termini « Fatto salvo il paragrafo 2 » sono sostituiti dai termini: « Fatti salvi i paragrafi 2 e 2 bis »; b) al paragrafo 1, in fine è aggiunto il testo seguente: « Lo Stato membro interessato riferisce alla Commissione sul seguito che essa intende dare a tale parere circostanziato. La Commissione commenta tale reazione »; c) è inserito il paragrafo seguente: « 2 bis Qualora la Commissione constati che una comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 riguarda una materia contemplata da una proposta di direttiva e di regolamento presentata al Consiglio, essa notifica quanto constatato allo Stato membro interessato, entro i tre mese successivi a tale comunicazione. Gli Stati membri si astengono dall'adottare norme tecniche riguardanti una materia oggetto di una proposta di direttiva o di regolamento presentata dalla Commissione al Consiglio anteriormente alla comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di presentazione della suddetta proposta. Il ricorso ai paragrafi 1, 2 e 2 bis del presente articolo non può essere cumulativo »; d) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: « 3. I paragrafi 1, 2, e 2 bis non sono applicabili se uno Stato membro, per urgenti motivi attinenti alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza, deve elaborare in brevissimo tempo norme tecniche per adottarle e applicarle tempestivamente, senza che sia possibile procedere ad una consultazione. Lo Stato membro indica nella comunicazione di cui all'articolo 8 i motivi che giustificano l'urgenza delle misure. In caso di ricorso abusivo a queste procedure, la Commissione prende le misure approriate »; 9) il testo dell'articolo 10 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 10 Gli articolo 8 e 9 non sono applicabili quando gli Stati membri adempiono gli obblighi derivanti da direttive e regolamenti comunitari; ciò è valido altresì per gli impegni risultanti da un accordo internazionale aventi per effetto l'adozione di prescrizioni tecniche uniformi nella Comunità »; 10) all'articolo 11 è aggiunto il comma seguente: « La Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo sui risultati dell'applicazione della presente direttiva ».
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