Art. 3

Art. 3

In vigore dal 22 mar 1988
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 1988. Per il Consiglio Il Presidente M. BANGEMANN (1) GU n. C 71 del 19. 3. 1987, pag. 12 e GU n. C 3 del 7. 1. 1988, pag. 6. (2) GU n. C 345 del 21. 12. 1987 e decisione del 10 febbraio 1988 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. C 319 del 30. 11. 1987, pag. 20. (4) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.
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