Art. 7
In vigore dal 7 mar 1988
1. Peraltro, allo scopo di assicurare l'osservanza della presente direttiva e la sua applicazione uniforme da parte degli Stati membri, la Commissione procede regolarmente ed in modo adeguato ad una verifica sul posto della sua applicazione, in collaborazione con i servizi nazionali competenti.
2. A tale effetto gli esperti della Commissione eseguono operazioni di ispezione congiuntamente con i servizi nazionali nell'ambito di programmi di ispezione, adottati in cooperazione con le autorità competenti dello Stato membro interessato.
Ove si rilevi che la presente direttiva non è osservata, la Commissione ne informa le autorità nazionali competenti.
La Commissione redige relazioni periodiche generali sull'esito delle ispezioni compiute. Dette relazioni sono comunicate agli Stati membri.
3. La Comunità prende a carico in misura adeguata le spese causate dalla partecipazione della Commissione alle ispezioni previste nel paragrafo 1.
4. Le disposizioni generali di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 8. Secondo la medesima procedura può essere elaborato un codice contenente le norme da seguire in occasione delle ispezioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Articolo 8
1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente, in appresso denominato « comitato », è chiamato a pronunciarsi senza indugio dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta di uno Stato membro.
2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri viene attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto.
3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tali misure entro due giorni, pronunciandosi alla maggioranza qualificata prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato.
4. La Commissione adotta misure e le mette immediatamente in applicazione se sono conformi al parere del comitato. Se non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta immediatamente al Consiglio una proposta sulle misure da adottare.
Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata.
Se, entro tre mesi dalla data in cui la proposta gli è stata sottoposta, il Consiglio non ha adottato alcuna misura, la Commissione adotta le misure proposte e le mette immediatamente in applicazione tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1988:166:oj#art-7