Art. 12

In vigore dal 7 mar 1988
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. (1) GU n. C 125 del 17. 5. 1982, pag. 183. (2) GU n. C 343 del 31. 12. 1981, pag. 48. (3) GU n. L 323 del 17. 11. 1978, pag. 12. ALLEGATO 1. La forma e il tipo dei materiali impiegati per la costruzione delle gabbie, nonché il modello e le caratteristiche delle gabbie stesse devono essere tali da evitare lesioni agli animali nella misura consentita dall'attuale tecnologia. 2. La forma e le dimensioni dell'apertura delle gabbie devono permettere di estrarne una gallina adulta senza causarle sofferenze inutili o ferite. 3. Le gabbie devono essere sistemate in modo da impedire ai volatili di fuggire. 4. Tutti i volatili devono disporre ogni giorno di un'alimentazione adeguata, nutriente e igienica, e costantemente di un'adeguata quantità di acqua fresca, tranne in casi di trattamento terapeutico o profilattico. 5. L'isolazione e l'aerazione appropriata dell'edificio devono assicurare che la velocità dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e la concentrazione dei gas siano mantenute entro limiti non nocivi per i volatili. 6. In caso di illuminazione artificiale, i volatili devono avere ogni giorno un periodo di riposo di opportuna durata, durante il quale l'intensità luminosa deve essere ridotta in modo da consentire l'adeguato riposo dei volatili. 7. Occorre provvedere a che alla cura delle galline sia adibito un sufficiente numero di persone aventi un'adeguata conoscenza ed esperienza delle galline ovaiole e del sistema di produzione impiegato. 8. Il branco o il gruppo di volatili devono essere attentamente controllati almeno una volta al giorno e a tale scopo sarà installata una fonte luminosa sufficientemente potente per distinguere chiaramente ogni volatile e, se necessario, esaminarlo accuratamente. 9. Sono ammissibili batterie a più di tre piani soltanto se opportune attrezzature o misure garantiscono la possibilità di ispezionare senza difficoltà tutti i piani. 10. Per i volatili il cui stato di salute e il cui comportamento siano diversi dal normale, si deve procedere a stabilire la causa dell'inconveniente e ad apportarvi rimedio con opportune misure, come il trattamento veterinario, l'isolamento, l'eliminazione o l'esame dei fattori ambientali. Se la causa viene fatta risalire ad un fattore ambientale nell'unità di produzione cui non è essenziale porre immediatamente rimedio, tale fattore va eliminato fra il momento in cui la gabbia viene vuotata e quello in cui essa viene popolata con un nuovo gruppo di volatili. 11. Ogni attrezzatura automatica o meccanica dalla quale dipendano salute e benessere dei volatili, deve essere ispezionata almeno una volta al giorno, se sono individuati inconvenienti. Questi devono essere eliminati immediatamente o, se ciò non sia possibile, devono essere prese altre misure appropriate a salvaguardare la sanità e il benessere dei volatili fino al momento in cui sia possibile la riparazione. Deve essere assicurato un modo alternativo per alimentare i volatili e assicurare ad essi un ambiente soddisfacente in caso di guasti. Un opportuno sistema di allarme deve informare immediatamente l'allevatore di ogni guasto dei dispositivi automatizzati di ventilazione essenziali. 12. Le parti della gabbia con le quali i volatili possono venire a contatto devono essere pulite e disinfettate accuratamente tra il momento in cui l'installazione viene vuotata e quello in cui essa viene ripopolata. Al momento in cui l'installazione è occupata dal pollame, le superfici e tutte le attrezzature devono essere mantenute in uno stato soddisfacente di pulizia.
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