Art. 2

Ai sensi della presente direttiva s'intende per:

In vigore dal 7 mar 1988
1) galline ovaiole, le galline adulte delle specie Gallus gallus allevate ai fini della produzione di uova; 2) gabbia di batteria, uno spazio chiuso destinato ad ospitare le galline ovaiole in un sistema a batteria; 3) sistema a batteria, un insieme di gabbie disposte in fila su un unico piano o incastellate.
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Ai sensi della presente direttiva s'intende per: (Art. 2 Direttiva (UE) 1988/166) — Testo vigente | Portale Normativo