Art. 2

In vigore dal 7 mar 1988
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 1988. Per il Consiglio Il Presidente I. KIECHLE (1) Sentenza 131/86 non ancora pubblicata. ALLEGATO DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo (1), visto il parere del Comitato economico e sociale (2), considerando che la maggioranza degli Stati membri ha ratificato la convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti; che anche la Comunità ha approvato tale convenzione con decisione 78/923/CEE (3); che l'allevamento delle galline ovaiole in batteria costituisce il sistema di produzione di uova maggiormente utilizzato nella Comunità e che esso contribuisce in vastissima misura all'elevata produttività del settore in causa; che tuttavia, in alcuni casi, tale sistema di allevamento può provocare sofferenze inutili ed eccessive agli animali; considerando tuttavia che le legislazioni nazionali attualmente vigenti nel settore della protezione degli animali negli allevamenti presentano disparità che possono falsare le condizioni di concorrenza e di conseguenza incidere negativamente sul buon funzionamento dell'organizzazione del mercato comune delle uova e del pollame; considerando che occorre pertanto stabilire parametri prioritari e definire requisiti comuni minimi applicabili in tutti i sistemi di allevamento intensivo, per consentire un funzionamento soddisfacente del mercato in particolare riguardo all'articolo 39 del trattato, tenendo d'altronde conto della necessità di proteggere gli animali; che a tale scopo è necessario stabilire, in un primo momento, misure comunitarie per le galline ovaiole in batteria; considerando che, per predisporre le basi per ulteriori misure comunitarie, occorre proseguire gli studi sulla protezione delle galline, non solo per quanto concerne l'allevamento in batteria, ma anche gli altri possibili metodi di allevamento; considerando che in taluni Stati membri l'adeguamento delle strutture esistenti alle norme fissate dalla presente direttiva comporta una riduzione della produzione; che è pertanto opportuno agevolare tale adeguamento nelle condizioni stabilite dalla presente direttiva senza creare scompensi strutturali e di mercato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
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