Art. 6

In vigore dal 22 giu 1987
Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, fermo restando il diritto di ricorso a un'istanza giurisdizionale eventualmente contemplato dalla legislazione nazionale, sia prevista una procedura arbitrale o un'altra procedura che offra garanzie di obiettività comparabili per decidere, in caso di divergenza di opinioni fra l'assicuratore della tutela giudiziaria ed il suo assicurato, l'atteggiamento da adottare per dirimere la controversia. Il contratto di assicurazione deve menzionare il diritto dell'assicurato di avvalersi di tale procedura.
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Art. 6 Direttiva (UE) 1987/344 — Testo vigente | Portale Normativo