Art. 9

Nell'allegato della direttiva 73/239/CEE il secondo comma del punto C è sostituito dal seguente testo:

In vigore dal 22 giu 1987
« Tuttavia i rischi compresi nei rami 14, 15 e 17 di cui al punto A non possono essere considerati come rischi accessori di altri rami. Tuttavia, il rischio compreso nel ramo 17 (assicurazione tutela giudiziaria) si può considerare come rischio accessorio del ramo 18 allorché sono rispettate le condizioni di cui al primo comma e il rischio principale riguarda solo l'assistenza fornita alle persone in difficoltà durante trasferimenti o assenze dal domicilio o dal luogo di residenza permanente. L'assicurazione tutela giudiziaria si può considerare del pari come rischio accessorio alle condizioni di cui al primo comma allorché riguarda controversie o rischi che derivano dall'utilizzazione di navi marittime o che sono in rapporto con tale utilizzazione. »
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