Art. 1

In vigore dal 22 giu 1987
La presente direttiva ha per oggetto il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria di cui al punto A.17 dell'allegato della direttiva 73/239/CEE, allo scopo di facilitare l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e di evitare il più possibile ogni conflitto di interessi in particolare per il fatto che l'assicuratore copre un altro assicurato o copre l'assicurato tanto per la tutela giudiziaria quanto per un altro ramo di cui al suddetto allegato e, qualora tale conflitto si manifesti, di renderne possibile la soluzione.
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Art. 1 Direttiva (UE) 1987/344 — Testo vigente | Portale Normativo