Art. 5

In vigore dal 18 giu 1987
II Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, designa uno o più organismi di riferimento incaricati di collaborare all'uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove.
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Art. 5 Direttiva (UE) 1987/328 — Testo vigente | Portale Normativo