Art. 2

1.   Uno Stato membro non può vietare, limitare o ostacolare

In vigore dal 18 giu 1987
— l'ammissione ai fini del controllo ufficiale di tori di razza pura o l'utilizzazione del loro sperma entro i limiti quantitativi necessari alla realizzazione di tali prove ufficiali da parte delle organizzazioni o associazioni autorizzate, — l'ammissione alla fecondazione artificiale nel suo territorio di tori di razza pura o l'utilizzazione del loro sperma quando questi tori sono stati ammessi alla fecondazione artificiale in uno Stato membro dopo prove effettuate conformemente alla decisione 86/130/CEE (3). 2.   Qualora l'applicazione del paragrafo 1 susciti conflitti, concernenti in particolare l'interpretazione dei risultati delle prove, gli operatori beneficieranno del diritto di acquisire il parere di un esperto. Sulla scorta del parere di questo esperto, possono essere adottate delle misure a richiesta di uno Stato membro, secondo la procedura prevista all'articolo 8 della direttiva 77/504/CEE. 3.   Le modalità generali per l'applicazione del paragrafo 2 sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 8 della direttiva 77/504/CEE.
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