Art. 3

In vigore dal 18 giu 1987
Gli Stati membri vigilano affinchè l'utilizzazione dei tori di razza pura e del loro sperma, di cui all', sia subordinata all'identificazione di questi tori mediante un'analisi del gruppo sanguigno o con qualsiasi altro metodo adeguato da adottare secondo la procedura prevista all'articolo 8 della direttiva 77/504/CEE.
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