Art. 6

In vigore dal 14 gen 1987
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1o luglio 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
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Art. 6 Direttiva (UE) 1987/120 — Testo vigente | Portale Normativo