Art. 1

La direttiva 66/400/CEE è modificata come segue:

In vigore dal 14 gen 1987
1) Nell'allegato I, parte A, prima del punto 1 è inserito il testo seguente: « 01. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi di Beta vulgaris della varietà coltivata ed il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente ». 2) Nell'allegato I, parte A, il testo del punto 5 è sostituito dal testo seguente: « 5. Le distanze minime da fonti vicine di polline sono le seguenti: 1.2 // // // Coltura // Distanza minima // // // 1. Per la produzione di sementi di base: // // - da qualsiasi fonte di polline del genus Beta // 1 000 m // 2. Per la produzione di sementi certificate // // a) di barbabietole da zucchero: // // - da qualsiasi fonte di polline del genus Beta non compresa sotto // 1 000 m // - se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti è diploide, da fonti di polline di barbabietola da zucchero tetraploide // 600 m // - se l'impollinatore previsto è esclusivamente tetraploide, da fonti di polline di barbabietola da zucchero diploide // 600 m // - da fonti di polline di barbabietola da zucchero la cui ploidia sia sconosciuta // 600 m // - se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti è diploide, da fonti di polline di barbabietola da zucchero diploide // 300 m // - se l'impollinatore previsto è esclusivamente tetraploide, da fonti di polline di barbabietola da zucchero tetraploide // 300 m // - tra due campi destinati alla produzione di sementi di barbabietola da zucchero in cui non si fa ricorso alla maschio-sterilità // 300 m // b) di barbabietola da foraggio: // // - da qualsiasi fonte di polline del genus Beta non compresa sotto // 1 000 m // - se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti è diploide, da fonti di polline di barbabietola da foraggio tetraploide // 600 m // - se l'impollinatore previsto è esclusivamente tetraploide, da fonti di polline di barbabietola da foraggio diploide // 600 m // - da fonti di polline di barbabietola da foraggio la cui ploidia sia sconosciuta // 600 m // - se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti è diploide, da fonti di polline di barbabietole da foraggio diploide // 300 m // - se l'impollinatore previsto è esclusivamente tetraploide, da fonti di polline di barbabietola da foraggio tetraploide // 300 m // - tra due campi destinati alla produzione di sementi di barbabietola da foraggio in cui non si fa ricorso alla maschio-sterilità // 300 m // // Le distanze suindicate possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinatore estraneo indesiderabile. Non è necessario alcun isolamento tra colture di sementi nelle quali viene utilizzato lo stesso impollinatore. Per stabilire la ploidia dei due componenti »portasemi" ed »emittente di polline" delle colture destinate alla produzione di sementi ci si deve riferire al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole compilato ai sensi della direttiva 70/457/CEE (1), modificata da ultimo dalla direttiva 86/155/CEE (2), oppure ai cataloghi nazionali delle varietà compilati ai sensi della stessa direttiva. Qualora l'informazione mancasse per una varietà, la ploidia va ritenuta e in questo caso si osserva una distanza minima di isolamento di 600 m. (1) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 23 ». 3) Nell'allegato II è aggiunta la frase seguente: « Il peso di un lotto non può eccedere per più del 5 % il peso massimo prescritto ».
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La direttiva 66/400/CEE è modificata come segue: (Art. 1 Direttiva (UE) 1987/120) — Testo vigente | Portale Normativo