Art. 3

In vigore dal 18 dic 1986
1. L'agente commerciale deve, nell'esercizio della propria attività, tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. 2. In particolare, l'agente commerciale deve: a) adoperarsi adeguatamente per trattare ed, eventualmente, concludere gli affari di cui è incaricato; b) comunicare al preponente tutte le informazioni necessarie di cui dispone; c) attenersi alle istruzioni ragionevoli impartite dal preponente.
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Art. 3 Direttiva (UE) 1986/653 — Testo vigente | Portale Normativo