Art. 3
In vigore dal 18 dic 1986
1. L'agente commerciale deve, nell'esercizio della propria attività, tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede.
2. In particolare, l'agente commerciale deve:
a) adoperarsi adeguatamente per trattare ed, eventualmente, concludere gli affari di cui è incaricato;
b) comunicare al preponente tutte le informazioni necessarie di cui dispone;
c) attenersi alle istruzioni ragionevoli impartite dal preponente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1986:653:oj#art-3