Art. 1

In vigore dal 18 dic 1986
1. Le misure di armonizzazione prescritte nella presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che regolano i rapporti tra gli agenti commerciali ed i loro preponenti. 2. Ai sensi della presente direttiva per «agente commerciale» si intende la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un'altra persona, qui di seguito chiamata «preponente», la vendita o l'acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente. 3. Per evitare qualsiasi dubbio, agente commerciale ai sensi della presente direttiva non può essere in particolare: - una persona che, in qualità di organo, ha il potere di impegnare una società o associazione; - un socio che è legalmente abilitato ad impegnare gli altri soci, - un amministratore giudiziario, un liquidatore o un curatore di fallimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1986:653:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Direttiva (UE) 1986/653 — Testo vigente | Portale Normativo