Art. 16
In vigore dal 18 dic 1986
La presente direttiva non può interferire nella legislazione degli Stati membri qualora quest'ultima preveda l'estinzione immediata del contratto di agenzia:
a) per l'inadempienza di una delle parti nell'esecuzione di tutti o parte dei suoi obblighi;
b) in caso di insorgenza di circostanze eccezionali.
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