Art. 16

In vigore dal 18 dic 1986
La presente direttiva non può interferire nella legislazione degli Stati membri qualora quest'ultima preveda l'estinzione immediata del contratto di agenzia: a) per l'inadempienza di una delle parti nell'esecuzione di tutti o parte dei suoi obblighi; b) in caso di insorgenza di circostanze eccezionali.
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Art. 16 Direttiva (UE) 1986/653 — Testo vigente | Portale Normativo