Art. 18

L'indennità o la riparazione ai sensi dell'articolo 17 non sono dovute:

In vigore dal 18 dic 1986
a) quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente commerciale, la quale giustifichi, in virtù della legislazione nazionale, la risoluzione immediata del contratto; b) quando l'agente commerciale recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente commerciale: età, infermità o malattia per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività; c) quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente commerciale cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia.
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L'indennità o la riparazione ai sensi dell'articolo 17 non sono dovute: (Art. 18 Direttiva (UE) 1986/653) — Testo vigente | Portale Normativo